Capitolato speciale d'appalto Servizio Opere Pubbliche 1/3/2006

Capitolo I (oggetto ed ammontare dell'appalto — designazione, forma e dimensioni delle opere)

Articolo 1 - (oggetto dell'appalto)

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di un’isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili in via Carlo Marx, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato  Speciale e le particolarità tecniche del progetto esecutivo relativo, del quale l'Appaltatore, col solo fatto di partecipare alla gara, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza. L'Appaltatore riconosce altresì che il progetto risulta eseguibile e conforme alle vigenti normative. L'appalto comprende le opere, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari occorrente per rendere l’opera compiuta in ogni sua parte.

Articolo 2 - (ammontare e modo dell'appalto)

Il presente appalto è dato a misura e verrà affidato con il metodo del massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, secondo quanto di seguito indicato, ammonta ad Euro 124.033,17 (centoventiquattromilatrentatre/77).

L’importo delle opere per la sicurezza non soggetto a ribasso, già incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta a Euro  10.000,00  (diecimila/00).

Tutti i lavori descritti comprendono, oltre agli oneri appena descritti, quelli riportati nelle voci dei singoli lavori riportati nell’elenco prezzi unitari e comunque tutto, niente escluso, quanto accorra per dare le opere eseguite a perfetta regola d’arte secondo le indicazioni contenute nelle tavole di progetto.

L'importo dei lavori a misura è puramente indicativo e potrà variare in più o in meno, secondo quanto stabilito dal Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., in dipendenza di variazioni delle diverse quantità e qualità di lavoro, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato.

Articolo 3 - (categoria dei lavori)

Le opere comprese nell'appalto, ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi, rientrano nella categoria 0G3 (classifica 1). Non sono presenti opere scorporabili.

Articolo 4 - (invariabilità dei prezzi – elenco prezzi)

Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere i lavori e ogni altro onere, anche se non previsti dal contratto e dal presente Capitolato, necessari a dare compiute a regola d’arte le opere appaltate. I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall’elenco prezzi allegato al contratto, sui quali sarà applicato il ribasso d’asta contrattuale e comprendono:

  • materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
  • operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
  • lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le  categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell’opera.  Tutti i prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente Capitolato si intendono accettati dall’appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili per tutta la durata dell’appalto.

Articolo 5 - (nuovi prezzi)

Qualora, relativamente alle varianti e ai lavori in economia, che si rendessero necessari in corso d’opera, sia richiesta la formulazione dei prezzi non contemplati dall’elenco prezzi allegato, la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e formale accettazione espressa dall'appaltatore nelle forme previste. L’accettazione dell’appaltatore dovrà essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi espressa anche dall’appaltante. Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi  la direzione dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità, per l’appaltatore, di formulare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Articolo 6 - (designazione delle opere dell'appalto)

Le opere comprese nell'appalto risultano dagli elaborati grafici e dal computo metrico facenti parte del progetto approvato. Esse comprendono:

  • scavi e demolizioni di opere in c.a.
  • esecuzione di muri controterra in c.a.
  • fognature per la raccolta di acque meteoriche

Articolo 7 - (forme, principali dimensioni e variazioni delle opere progettate)

La forma, le dimensioni, le caratteristiche delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni esecutivi di progetto che si intendono allegati al contratto e dalle prescrizioni del presente Capitolato Speciale salvo quanto verrà dettagliatamente specificato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale sempre la soluzione più favorevole alla Stazione Appaltante a giudizio insindacabile di questa.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto. L'Amministrazione si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.

Articolo 8 - (norme per la valutazione delle opere)

Saranno computate a misura e valutate con i prezzi dell’offerta tutte le opere già specificate al precedente art. 2 ed i quantitativi di opere eseguite in più o in meno del previsto, se regolarmente autorizzati.

Articolo 9 - (conoscenza delle condizioni di appalto)

Per il solo fatto di partecipare alla gara l'Appaltatore ammette di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e riconosce pienamente:

  • di avere preso completa ed esatta conoscenza delle condizioni tutte di Capitolato e delle condizioni locali del suolo e dei fabbricati interessati dal progetto e della sua natura, delle condizioni di viabilità e di accesso, delle cave, della provenienza dei materiali da costruzione, dell'esistenza di discariche autorizzate;
  • di aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture quali cavidotti e condutture sia aeree che interrate relative a linee elettriche, telefoniche, acquedotti, gas, fognature e simili per le quali sia necessario richiedere all'ente proprietario la rimozione e lo spostamento;
  • di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali, relative all’appalto stesso ed ogni qualsiasi possibilità contingente che possa influire sulla esecuzione delle opere;
  • di aver esaminato il progetto in tutti i suoi aspetti e particolari costruttivi, nonché di essere a completa conoscenza di tutte le circostanze e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi;
  • di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere alla esecuzione dei lavori, secondo i migliori sistemi e precetti  dell'arte.

La sopravvenienza di elementi non valutati dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta non potrà essere eccepita da parte dello stesso.

Articolo 10 - (osservanza di leggi e norme)

Per quanto non previsto e comunque non specificato nel presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme in vigore che si intendono integralmente riportate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente capitolato speciale.

Articolo 11 - (cauzione provvisoria)

La cauzione provvisoria  da costituirsi in sede di gara, è  pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto mediante atto di fideiussione o polizza fidejussoria rigorosamente conforme allo schema di polizza tipo di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. La stessa deve inoltre contenere le prescrizioni di cui all’art. 30 commi 1 e 2 bis della legge 109/94.

Articolo 12 - (cauzione definitiva )

L’Impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (diecipercento) dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, ai sensi dei commi 2 e 2 bis dell’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 20% (ventipercento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Articolo 13 - (coperture assicurative)

  1. Ai sensi dell’art. 30, comma 3, della Legge 109/94, l’appaltatore è obbligato, constestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltnate da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
  2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stess polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.

La polizza asscurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), secondo lo schema tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004 e per i seguenti importi:

- Partita 1 – Opere ed impianti: Euro. 120.000,00

- Partita 2 – Opere preesistenti: Euro. 120.000,00

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per l’importo di Euro. 500.000,00.

I contratti fidejussori ed assicurativi di cui all’art. 30 della legge 109/94 e s.m.i richiesti nel presente bando di gara devono essere conformi, pena l’esclusione, agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123

Articolo 14 - (Tipo di cantieri ai sensi del dlgs 494/96)

Il cantiere oggetto dell’appalto regolato dal presente capitolato speciale rientra nelle ipotesi  di cui all’art. 11 del D.Lgs 494/96.

Articolo 15 - (piano di sicurezza)

L’appaltatore si obbliga a redigere il piano operativo per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito  dal presente capitolato speciale e dalle norme generali riguardanti la sicurezza fisica dei lavoratori (D.Lgs 528/99, Legge n. 415/98  e D.Lgs 626/94).

Le gravi o ripetute violazioni dei piani da parte dell’appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è demandata  al regolamento previsto dall’articolo 31, comma 1 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. La vigilanza sull’osservanza del piano di sicurezza è affidata al direttore del cantiere.

L’appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla direzione lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l’ente committente.

Articolo 16 - (Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione)

Il Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori risulta l’Ing. Daniele Giampieretti.

Articolo 17 - (documenti da allegare al contratto)

Si intendono parte integrante del contratto:

  • il presente Capitolato Speciale in tutte le sue parti;
  • l’elenco prezzi unitari restando inteso che le condizioni tecniche stabilite nell’elenco dei prezzi unitari prevalgono su quelle di questo capitolato, se con esse contrastanti;
  • gli elaborati grafici del progetto esecutivo e ai quali si aggiungeranno gli altri eventuali disegni e particolari costruttivi che il direttore dei lavori consegnerà all’impresa nel corso dei lavori;
  •  piano di sicurezza (art. 41 D.P.R. 554/99)  redatto dalla stazione appaltante ;
  • il piano operativo per la sicurezza del cantiere redatto dall’Appaltatore esecutore dei lavori.

Articolo 18 - (stipulazione del contratto)

La stipulazione del contratto deve avvenire entro il termine di 60 gg. dalla data della aggiudicazione; la comunicazione della data di stipulazione all’Impresa aggiudicataria avverrà tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e con l’indicazione del termine ultimo fissato per la stipula.

Se l’aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l’Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

L'Appaltatore è tenuto a presentare in tempo utile alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, tutta la documentazione che verrà richiesta.

Articolo 19 - (oneri e responsabilità dell'appaltatore)

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal Capitolato Generale dell’appalto dei lavori pubblici ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori  previsti nell’appalto di cui al precedente art. 2:

  • nomina, prima dell’inizio dei lavori, del Direttore Tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all’albo professionale. L’impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell’incarico;
  • tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali ed ogni altra imposta inerente ai lavori;
  • le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà pertanto sull’Appaltatore con pieno sollievo tanto dell’Appaltante quanto dal personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
  • la predisposizione, prima dell’inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 8 dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55; di cui ai commi 3,4,5 e 6 dell’art.19 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991,n. 55 e di cui all’art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • la spesa per l’installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali e di baracche ad uso ufficio per il personale dell’Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all’atto dell’esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
  • le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
  • il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di  indennità ai quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall’Appaltante, fossero in qualche modo interessate dai lavori;
  • le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all’Appaltante per l’esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall’Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell’Appaltante;
  • le spese per l’esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l’entità che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d’acque e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
  • l’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell’Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;
  • la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d’opera per tracciamenti, relativi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
  • la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all’atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo inclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l’Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dal Capitolato Generale;
  • la fornitura all’ufficio tecnico dell’ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all’impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori. In particolare si precisa che l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell’importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo;
  • oneri che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere anche posto nel centro abitato e dalle eventuali difficoltà di limitazione del traffico stradale;
  • l’immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della D.L.;
  • la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo;
  • ogni qualsiasi spesa conseguente ad accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
  • la pulizia, alla fine dei lavori, dell’opera realizzata e l’eventuale sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dall’appaltatore o da altre ditte o maestranze;
  • i danni che, per cause dipendenti dalla negligenza, vi fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dello appaltatore;
  • l'esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla D.L.;
  • la provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per la illuminazione;
  • le forniture e la manutenzione dei cartelli di avviso e di lumi per i segnali notturni prescritti a scopo di sicurezza;
  • il mantenimento fino al collaudo degli scoli delle acque pubbliche ed il transito sicuro, nelle vie e sentieri pubblici e privati antistanti le opere da eseguire;
  • l'innaffiamento delle eventuali demolizioni per impedire il sollevarsi della polvere;
  • la fornitura dell'acqua da usare per i lavori; qualora per qualsiasi ragione venisse a mancare il funzionamento della conduttura di adduzione dell'acqua, si dovrà assicurare l'approvvigionamento mediante trasporto con mezzi idonei;
  • l'uso anticipato della struttura che venisse richiesto dalla D.L., senza che l'Appaltatore abbia diritto a speciali compensi. Egli potrà però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei possibili danni che potessero derivare ad esso;
  • l'onere per la protezione dei marmi, delle piastre artificiali e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere, l'onere per la rimozione di dette opere di protezione a richiesta della D.L.;
  • lo sgombero del cantiere entro 2 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
  • ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la Stazione Appaltante che verso terzi ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione Appaltante;
  • l'Appaltatore è pure tenuto sempre a rispondere dell'operato dei suoi dipendenti anche nei confronti dei terzi e deve in ogni caso rilevare la Stazione Appaltante da ogni danno o molestia causati dal proprio personale.
  • provvedere alla manutenzione degli impianti fino al collaudo definitivo, restando inteso che è facoltà della S.A. di tenere in funzione gli impianti anche nel periodo anteriore al collaudo definitivo;
  • fornitura e posa in opera di apposite targhette, secondo quanto prescritto dalle norme CEI/IEC, UNI e dalla D.L. con le indicazioni occorrenti per rendere facile l’esercizio e l’ispezione degli impianti anche a chi non ne abbia seguita la costruzione;

Di tutti i suddetti oneri ed obblighi speciali è stato tenuto debito conto nella determinazione dei prezzi unitari e pertanto l’Appaltatore non potrà avanzare, al riguardo, eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente Capitolato.

Articolo 20 - (scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio)

L’esercizio del diritto di recesso del contratto è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Per la risoluzione del contratto di appalto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 117 comma 4, 119 e 121 del D.P.R. n. 554/99.

Articolo 21 - (controversie)

Ai sensi dell’art. 31-bis della legge 109/94, qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, si esperisce la procedura per il bonario accordo prevista dal citato art. 31-bis.

Ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 32 della legge 109/94 e  successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 22 - (domicilio)

L’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma sopra riportato.

Articolo 23 - (essenzialità di termini e comminatorie)

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel capitolato speciale e nel capitolato generale operano di pieno diritto, senza obbligo per l’ente appaltante della costituzione in mora dell’appaltatore.

Articolo 23 - (spese del contratto)

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti e comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e del prescritto cartello del cantiere, sono a totale carico dell’appaltatore.

Articolo 24 - (cessione del contratto)

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

Articolo 25 - (consegna dei lavori)

I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo la delibera di aggiudicazione definitiva. Resta comunque salva per l’ente appaltante sia la facoltà di procedere ad una consegna di urgenza dei lavori appaltati, sia la facoltà di procedere a una consegna frazionata ai sensi dell’art. 130 D.P.R. 554/99, senza che al riguardo l’appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi. Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell’appaltatore. La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorro il termine utile per il compimento delle opere. Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, l’appaltante assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intende risoluto di diritto. In tal caso l’appaltante procederà all’incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. Se la consegna non dovesse avvenire per ritardi causati dall’ente appaltante, l’appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. Ove l’istanza dell’appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo subito, a partire dalla data di presentazione dell’istanza di recesso, nella misura prevista dalla normativa vigente.

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in più riprese. In tal caso saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà dalla data dell’ultimo verbale di consegna.

Articolo 26 - (termine di ultimazione)

L’appaltatore si impegna a ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto in giorni 150 (centocinquanta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

L’appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori. L’ente appaltante può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali, impedienti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e per ragioni di pubblico interesse. L’importo delle spese di assistenza lavori e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori. La data di effettiva ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data in cui l’ente appaltante riceve comunicazione scritta dell’avvenuta ultimazione dei lavori.

Articolo 27 - (sospensione dei lavori)

Le sospensioni totali o parziali dei lavori potranno essere disposte nei casi e con le prescrizioni di cui agli artt. 24 e 25 del D.M. 19/04/2000 n. 145, art. 133 del DPR 554/99, nonché quando ricorra la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 25 comma 1 lette a), b), b bis) e c. della L. 109/94.

Articolo 28 - (proroghe)

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall’appaltatore, l’ente appaltante, previa richiesta di quest’ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto senza che ciò costituisca titolo per l’appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

Possono altresì, essere concesse proroghe sui tempi contrattuali a seguito di varianti in corso d’opera, redatte nei casi previsti dall’art. 25 comma 1 lett. a) b) b bis) c) della legge 109/94 e s.m. e i.

Articolo 29 - (penali per il ritardo)

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori è prevista la penalità di Euro 30,00 (trenta/00).

Articolo 30 - (verbale di ultimazione dei lavori)

  1. In esito a formale comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
  2. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che avverti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Articolo 31 - (esecuzione)

L’appaltatore non può introdurre variazioni e addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l’ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. L’appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di diminuzione di opere, ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al fuori del contratto.

Articolo 32 - (varianti)

Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall’art. 25 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 33 - (modalità di pagamento)

I lavori eseguiti sono documentati da stati di avanzamento indicanti: qualità, quantità, prezzo ed importo dei lavori, secondo le risultanze dei libretti di misura e dei registri di contabilità firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore.

Per l'importo risultante dagli stati di avanzamento, la Stazione Appaltante redigerà certificati di pagamento con deduzione del ribasso d'asta e degli eventuali acconti già corrisposti.

I pagamenti dei lavori saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importi almeno pari a Euro 40.000,00 (quarantamila/00), fatte salve le trattenute a garanzia.

Articolo 34 - (trattenute a garanzia)

A garanzia della buona esecuzione dell’opera e dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto nonché dei vizi dell’opera, sull’importo di ogni rata corrisposta all’appaltatore verrà effettuata la trattenuta del 0.5% per ritenuta infortuni, che sarà restituita all’appaltatore dopo l’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 35 - (revisione dei prezzi)

Sarà applicata nei termini e con le disposizioni introdotto dall’art. 1 comma 550 L. 311 del 30/12/2004.

Articolo 36 - (Misurazione dei lavori)

La direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute. Ove l’appaltatore non si prestasse a eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.

In tal caso, inoltre, l’appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

Articolo 37  – (contabilità dei lavori)

I documenti amministrativi e contabili per accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

  • i libretti di misura dei lavori e delle provviste;
  • il registro di contabilità;
  • gli stati di avanzamento lavori;
  • i certificati di pagamento;
  • il registro dei pagamenti;
  • il conto finale.

La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all’atto dell’aggiudicazione dell’appalto.

Articolo 38 - (ritardi nel pagamento delle rate di acconto)

  1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 gionri intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificto di pagamento ai sensi dell’art. 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione, trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 109/94.
  2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i pirmi  60 giorni di ritardo; trascorso  infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’art. 26, comma 1, della legge 109/94.
  3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme  a titolo di esecuzione dei lavori.
  4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il  quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 c.c., rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternatriva, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi  60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’art. 26, comma 1, della Legge 109/1994.

Articolo 39 - (conto finale)

Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto verrà compilato entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante da apposito verbale, e trasmesso, entro lo stesso termine, all’appaltante per i relativi adempimenti. Sulla base dello stato finale si farà luogo  al pagamento dell’ultima rata d’acconto, quale che sia il suo ammontare, al netto delle ritenute.

Articolo 40 - (collaudo e regolare esecuzione)

L’opera oggetto del presente contratto s’intenterà accettata solo ad avvenuta approvazione del collaudo, che avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, ai sensi dell’articolo 28 delle legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. Il certificato di collaudo è sostituito dal  certificato di regolare esecuzione. Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. È facoltà dell’ente appaltante richiedere, prima dell’ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso di provvederà a un collaudo  provvisorio delle opere da utilizzare. Se il certificato di collaudo o di regolare esecuzione non vengano  approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui sopra e salvo che il ritardo non dipenda da inadempienze dell’appaltatore, questi ha diritto alla restituzione delle somme depositate a titolo di cauzione, ritenute ecc. salvo sue responsabilità in sede di collaudo. Con l’approvazione del collaudo sarà corrisposto all’appaltatore l’eventuale credito residuo per i lavori eseguiti e si procederà allo svincolo della cauzione definitiva. Salva l’applicabilità dell’art. 5 della legge 10/12/81 n. 741 il ritardo nell’inizio e nell’ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia del committente, fatta risultare mediante regolare atto di costituzione in mora, non dà titolo all’appaltatore a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per il fatto del committente, anche in presenza di un’anticipata utilizzazione dell’opera, non costituisce accettazione della stessa.

Articolo 41 - (rata di saldo)

Il pagamento della rata deve essere effettuato non oltre il 60° giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.1666 del codice civile.

Articolo 42 - (danni di forza maggiore)

I danni alle opere riconosciuti esclusivamente di forza maggiore sono quelli provocati da eventi eccezionali e saranno compensati all’appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 20 del Capitolato Generale.

Nessun compenso sarà dovuto per danni prodotti pur da forza maggiore quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell’Appaltatore od alle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole dell’arte e le prescrizioni della D.LL.

È altresì imputabile all’appaltatore l’onere di risarcire i danni economici indiretti che derivassero alla Stazione Appaltante per negligenza o errata esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore.

Articolo 43 - (personale dell’appaltatore)

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione dei lavori. L’appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere.

Articolo 44 - (trattamento economico del personale)

L’appaltatore, ai sensi dell’articolo 18, comma 7 della legge 55/90 e successive modificazioni e integrazioni, è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L’appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

Articolo 45 - (lavoro notturno e festivo)

Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la direzione lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi.  In tal caso l’appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste dalle normative vigenti per queste situazioni.

Articolo 46 - (tutela dei lavoratori)

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L’amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all’amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

Articolo 47 – (subappalto)

L’affidamento in subappalto non è consentito senza l’autorizzazione dell’Amministrazione secondo la vigente normativa.

Articolo 48 - (direzione dei lavori)

La direzione dei lavori oggetto del presente contratto viene affidata all’ing. Dsaniele Giampieretti. L’ente appaltante si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il direttore dei medesimi, senza che l’appaltatore possa opporre nulla al riguardo.

Articolo 49 - (direttore tecnico di cantiere)

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alla responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori (art.18, c.8, L. 55/1990) anche per tale persona l'amministrazione, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potrà eseguirne l'allontanamento e la sua sostituzione (art.6 Cap. Gen.).

Articolo 50 – (obblighi speciali a carico dell’appaltatore)

L’appaltatore è obbligato:

  • ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
  • a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, soppopostogli dal direttore dei lvori , subito dopo la firma di questi;
  • a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
  • a consegnare al direttrore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

Articolo 51 – (proprietà dei materiali di scavo e di demolizione)

 I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demoliziono sono di proprietà della Stazione appaltante.

In attuazione dell’art. 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discariche autorizzate, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di acctastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scarto e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’art. 35 del capitolato generale d’appalto.

CAPITOLO II -  (Qualità e provenienza dei materiali ; modo di esecuzione dei lavori)

Art. 52 – Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche o alle prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 53 – Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso

a) Acqua

L’acqua per l’impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2231;

 le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 6 maggio 1965, n. 595 («Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici») nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 («Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche»).

c) Cementi e agglomerati cementizi

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 6 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 («Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi») e successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 6 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’industria del 9 marzo 1988,
n. 126 («Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi»), i cementi di cui all’art. 1, lettera A), della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d’altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all’art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all’art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) I cementi e gli agglomerati dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall’umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego.

d) Pozzolane

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso

Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall’umidità e da agenti degradanti.

Per l’accettazione valgono i criteri generali dell’art. 60.

Art. 54 – Materiali inerti

54.1. Per conglomerati cementizi e per malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti.

Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare l’attestazione di conformità alle norme secondo i criteri dell’art. 60.

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. attuativo dell’art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

54.2. Per opere stradali

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente, o gelide o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all’urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee.Sono escluse le rocce marmose.Dovranno corrispondere alle norme di cui al Fascicolo n. 4 – Ed.1953 del C.N.R.; mentre i ghiaietti per pavimentazione alla «Tabella U.N.I. 2710 – Ed.giugno 1945».

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura o formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di esso la utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o di massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea.

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle ricerche.Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I., i pietrischetti quelli passanti dal crivello 23 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10U.N.I.,  le graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

  • pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm se ordinato, per la costruzione di massicciate all’acqua cilindrate;
  • pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per la esecuzione di ricarichi di massicciate e per i materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, e pietrischetti bitumati;

5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

54.3. Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all’azione dell’acqua (non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti; di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 centimetri. Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 centimetri.

Art. 55 – Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987 («Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento»).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI 8942/2.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra.

È in facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 56 – Armature per calcestruzzo

1) Gli acciai per l’armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. attuativo dell’art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e relative circolari esplicative.

2) È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine.

Art. 57– Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

57.1. Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all’aria, all’acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:

– compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;

– diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;

– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;

– durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

57.2. Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all’ambiente ed alla destinazione d’uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

– compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);

– durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di destinazione:

– caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l’uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

57.3. Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.

Si distinguono in:

–   tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

–   nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.

(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi).

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.).

Per i nontessuti dovrà essere precisato:

  • se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
  • se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;
  • il peso unitario.

Capitolo III - Esecuzione di scavi, rilevati, demolizioni, palificazioni

Art. 58 – Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere  eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988 e Circ.Min. LL.PP.24 settembre 1988, n.30483, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l’Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate nell’area di cantiere previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all’Appaltatore, si applica il disposto del 3° comma, dell’art. 40 del Capitolato Generale d’appalto (D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).

Art. 59 – Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.

Art. 60 – Scavi di fondazione od in trincea

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verra ordinata all’atto della loro esecuzione.

Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. È vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l’esecuzione tanto degli scavi che della murature.

L’Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori .

Col procedere delle murature l’Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà dell’Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere  abbandonati negli scavi.

Art. 61 – Scavi subacquei e prosciugamento

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 16, l’Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l’acqua naturalmente, è in facolta della Direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterrà opportuno, I’esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l’apertura di canali di drenaggio.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante. verrà perciò considerato come scavo in presenza d’acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto sia durante l’escavazione, sia durante l’esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l’Appaltatore, se richiesto, avrà l’obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante l’esecuzione delle murature, l’Appaltatore dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Art. 62 – Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l’Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose. restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in generale di tutte quelle che con l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’Appaltatore .

È obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché  all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L’Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l’espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

Art. 63 – Paratie e diaframmi

63.1. La paratia od il diaframma costituiscono una struttura di fondazione infissa o costruita in opera a partire dalla superficie del terreno con lo scopo di realizzare tenuta all’acqua ed anche a sostegno di scavi.

Le paratie ed i diaframmi potranno essere:

– del tipo a palancole metalliche infisse;

– del tipo a palancole prefabbricate con calcestruzzo armato centrifugato infisse;

– del tipo a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati;

– a diaframma gettato in opera di calcestruzzo armato.

63.2. Palancole infisse

63.2.1. Paratie a palancole metalliche infisse

Le palancole metalliche, di sezione varia, devono rispondere comunque ai seguenti requisiti fondamentali: adeguata resistenza agli sforzi di flessione, facilità di infissione, impermeabilità delle giunzioni, facilità di estrazione e reimpiego (ove previsto), elevata protezione contro le corrosioni.

L’infissione delle palancole sarà effettuata con i sistemi normalrnente in uso.

Il maglio dovrà essere di peso complessivo non minore del peso delle palancole comprensivo della relativa cuffia.

Dovranno essere adottate speciali cautele affinché durante l’infissione gli incastri liberi non si deformino e rimangano puliti da materiali così da garantire la guida alla successiva palancola.

A tale scopo gli incastri prima dell’infissione dovranno essere riempiti di grasso.

Durante l’infissione si dovrà procedere in modo che le palancole rimangono perfettamente verticali non essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita dalle guide.

Per ottenere un più facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, l’infissione, oltre che con la battitura potrà essere realizzata con il sussidio dell’acqua in pressione fatta arrivare, mediante un tubo metallico, sotto la punta della palancola.

Se durante l’infissione si verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio della Direzione dei lavori non fossero tollerabili, la palancola dovrà essere rimossa e reinfissa o sostituita, se danneggiata.

63.2.2. Paratia a palancole prefabbricate in calcestruzzo armato centrifugato

Le palancole prefabbricate saranno centrifugate a sezione cava.

Il conglomerato cementizio impiegato dovrà avere una resistenza caratteristica a 28 giorni non inferiore a 40 N/mm2 e dovrà essere esente da porosità od altri difetti. Il cemento sarà ferrico pozzolanico, pozzolanico o d’altoforno.

Potrà essere richiesto, per infissione con battitura in terreni tenaci, l’inserimento nel getto di puntazza metallica.

L’operazione d’infissione sarà regolata da prescrizioni analoghe a quelle stabilite per i pali in calcestruzzo armato centrifugato di cui al successivo articolo.

Nel caso specifico, particolare cura dovrà essere posta nell’esecuzione dei giunti, da sigillare con getto di malta cementizia.

63.3. Paratie costruite in opera

63.3.1. Paratie a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati

Dette paratie saranno di norma realizzate mediante pali di calcestruzzo armato eseguiti in opera accostati fra loro e collegati in sommità da un cordolo di calcestruzzo armato.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei pali, si rinvia a quanto fissato nel relativo articolo.

Nel caso specifico, particolare cura dovrà essere posta nell’accostamento dei pali fra loro e nel mantenere la verticalità dei pali stessi.

63.3.2. Diaframmi in calcestruzzo armato

In linea generale i diaframmi saranno costruiti eseguendo lo scavo del terreno a qualsiasi profondità con benna od altro sistema idoneo a dare tratti di scavo (conci) della lunghezza singola di norma non inferiore a 2,50 m.

Lo scavo verrà eseguito con l’ausilio di fango bentonitico per evacuare i detriti, e per il sostegno provvisorio delle pareti.

I fanghi di bentonite da impiegare nello scavo dovranno essere costituiti di una miscela di bentonite attivata, di ottima qualità, ed acqua, di norma nella proporzione di 8-16 kg di bentonite asciutta per 100 litri d’acqua, salvo la facoltà della Direzione dei lavori di ordinare una diversa dosatura.

Il contenuto in sabbia finissima dovrà essere inferiore al 3% in massa della bentonite asciutta.

Eseguito lo scavo e posta in opera l’armatura metallica interessante il concio, opportunamente sostenuta e mantenuta in posizione durante il getto, sarà effettuato il getto del conglomerato cementizio con l’ausilio di opportuna prolunga o tubo di getto, la cui estremità inferiore sarà tenuta almeno due metri al di sotto del livello del fango, al fine di provocare il rifluimento in superficie dei fanghi bentonitici e di eseguire senza soluzioni di continuità il getto stesso.

Il getto dovrà essere portato fino ad una quota superiore di circa 50 cm a quella di progetto.

I getti dei calcestruzzi saranno eseguiti solo dopo il controllo della profondità di scavo raggiunta e la verifica della armatura da parte della Direzione dei lavori.

Nella ripresa dei getti, da concio a concio, si adotteranno tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare distacchi, discontinuità e differenze nei singoli conci.

L’allineamento planimetrico della benna di scavo del diaframma sarà ottenuto di norma con la formazione di guide o corree in calcestruzzo anche debolmente armato.

63.4. Prove e verifiche sul diaframma

Oltre alle prove di resistenza sui calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti norme, la Direzione dei lavori potrà richiedere prove di assorbimento per singoli pannelli, nonché eventuali carotaggi per la verifica della buona esecuzione dei diaframmi stessi .

Art. 64 – Palificazioni

64.1. Le palificazioni sono costituite da elementi strutturali di fondazione infissi o costruiti dalla superficie del terreno in grado di trasmettere al sottosuolo le forze ed i carichi applicati dalle sovrastrutture.

Le palificazioni potranno essere composte da:

–; pali di legno infissi;

–; pali di calcestruzzo armato infissi;

–   pali trivellati di calcestruzzo armato costruiti in opera.

64.2. Pali infissi

64.2.1. Pali di legno

I pali di legno devono essere di essenza forte o resinosa secondo le previsioni di progetto o le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei lavori.

I pali dovranno essere scortecciati, ben diritti, di taglio fresco, conguagliati alla superficie ed esenti da carie.

La parte inferiore del palo sarà sagomata a punta e protetta da apposita puntazza in ferro di forma e peso adeguati agli sforzi indotti dall’infissione.

La parte superiore del palo, sottoposta ai colpi di maglio, dovrà essere munita di anelli di ferro e cuffia che impedisca durante la battitura ogni rottura.

I pali, salvo diverse prescrizioni, verranno infissi verticalmente nella posizione stabilita dal progetto.

Ogni palo che si spezzasse durante l’infissione o deviasse, dovrà essere, su richiesta della Direzione dei lavori tagliato o divelto e sostituito con altro.

I pali dovranno essere battuti fino a rifiuto con maglio di peso adeguato.

Il rifiuto si intende raggiunto quando l’affondamento prodotto da un determinato numero di colpi del maglio cadente sempre dalla stessa altezza, non supera il limite che il progettista avrà fissato in funzione del carico che il palo dovrà sopportare.

Le ultime volate dovranno essere sempre battute in presenza di un incaricato della Direzione dei lavori.

L’Appaltatore non potrà in alcun modo procedere alla recisione della testa del palo senza averne preventiva autorizzazione.

Al fine di consentire la verifica della portata di progetto, dovranno venire rilevati per ogni palo e trascritti su apposito registro, i seguenti elementi:

  • profondità raggiunta
  • rifiuto;
  • peso della cuffia o degli altri elementi di protezione;
  • peso della massa battente;
  • altezza di caduta dei maglio;
  • frequenza di colpi;
  • energia d’urto;
  • efficienza del battipalo.

A giudizio della Direzione dei lavori la portata dei pali battuti potrà essere controllata mediante prove di carico dirette, da eseguire con le modalità e nel numero che sarà prescritto.

64.2.2. Pali di conglomerato cementizio armato

I pali prefabbricati sarannvo centrifugati a sezione cava.

Il conglomerato cementizio impiegato dovrà avere una resistenza caratteristica a 28 giorni non inferiore a 40 N/mm2 e dovrà essere esente da porosità o altri difetti.

Il cemento sarà pozzolanico, e dovrà essere esente da porosità o altri difetti.

Il cemento sarà pozzolanico, ferrico pozzolanico o d’altoforno.

La Direzione dei lavori potrà anche ordinare rivestimenti protettivi.

Il copriferro dovrà essere di almeno tre contimetri.

I pali dovranno essere muniti di robuste puntazze metalliche ancorate al conglomerato.

L’infissione verrà fatta con i sistemi ed accorgimenti previsti per i pali di legno.

I magli, se a caduta libera, dovranno essere di peso non inferiore a quello del palo da infiggere.

Allo scopo di evitare la rottura delle teste dei pali durante l’infissione, saranno applicate sopra di esse protezioni di legname entro cerchiature di ferro.

Lo spostamento planimetrico della posizione teorica dei pali non potrà superare 10 cm e l’inclinazione finale, rispetto all’asse teorico, non dovrà superare il 3%.

Per valori degli spostamenti superiori a quelli indicati, la Direzione dei lavori potrà richiedere che i pali siano rimossi e sostituiti.

Per ogni palo dovranno venire rilevati e trascritti su apposito registro, i seguenti elementi:

  • lunghezza;
  • diametro esterno alla punta ed alla testa;
  • diametro interno alla punta ed alla testa;
  • profondità raggiunta;
  • rifiuto;
  • tipo di battipalo;
  • peso del maglio;
  • altezza di caduta del maglio;
  • caratteristiche della cuffia;
  • peso della cuffia;
  • energia d’urto;
  • efficienza del battipalo.

Occorrerà inoltre registrare il numero di colpi necessario all’affondamento del palo per ciascun tratto di 50 cm finché la resistenza alla penetrazione risulti minore di un colpo per ogni 1,5 - 2 cm, o per ciascun tratto di 10 cm quando la resistenza alla penetrazione superi i valori sopracitati.

Sul fusto del palo dovranno essere riportate delle tacche distanziate tra loro di un metro a partire dalla punta del palo onde poterne controllare la penetrazione progressiva.

Qualora durante l’infissione si verificassero scheggiature, lesioni di qualsiasi genere oppure deviazioni dell’asse, che a giudizio della Direzione dei lavori non fossero tollerabili, il palo dovrà essere rimosso e sostituito.

64.3. Pali costruiti in opera

64.3.1. Pali speciali di conglomerato cementizio costruiti in opera
(tipo Simplex, Franki, ecc.).

La preparazione dei fori destinati ad accogliere gli impasti dovrà essere effettuata senza alcuna asportazione di terreno mediante l’infissione delle tubo-forma, secondo le migliori norme tecniche d’uso della fattispecie, preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori.

Per tolleranza degli spostamenti rispetto alla posizione teorica dei pali e per tutte le modalità di infissione del tubo-forma e relativi rilevamenti, valgono le norme descritte precedentemente per i pali prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato.

Ultimata l’infissione del tubo-forma si procederà anzitutto alla formazione del bulbo di base in conglomerato cementizio mediante energico costipamento dell’impasto e successivamente alla confezione del fusto, sempre con conglomerato cementizio energicamente costipato.

Il costipamento del getto sarà effettuato con i procedimenti specifici per il tipo di palo adottato, procedimenti che, comunque, dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione dei lavori.

Il conglomerato cementizio impiegato sarà del tipo prescritto negli elaborati progettuali e dovrà risultare esente da porosità od altri difetti.

Il cemento sarà pozzolanico o d’altoforno.

L’introduzione del conglomerato nel tubo-forma dovrà avvenire in modo tale da ottenere un getto omogeneo e compatto, senza discontinuità o segregazione; l’estrazione del tubo-forma, dovrà essere effettuata gradualmente, seguendo man mano la immissione ed il costipamento del conglomerato cementizio ed adottando comunque tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si creino distacchi, discontinuità od inclusioni di materiali estranei del corpo del palo.

Durante il getto dovrà essere tassativamente evitata l’introduzione di acqua all’interno del tubo, e si farà attenzione che il conglomerato cementizio non venga trascinato durante l’estrazione del tubo-forma; si avrà cura in particolare che l’estremità inferiore di detto tubo rimanga sempre almeno 100 cm sotto il livello raggiunto dal conglomerato.

Dovranno essere adottati inoltre tutti gli accorgimenti atti ad evitare la separazione dei componenti del conglomerato cementizio ed il suo dilavamento da falde freatiche, correnti subacquee, ecc. Quest’ultimo risultato potrà essere ottenuto mediante arricchimento della dose di cemento, oppure con l’adozione di particolari additivi o con altri accorgimenti da definire di volta in volta con la Direzione dei lavori. Qualora i pali siano muniti di armatura metallica i sistemi di getto e di costipamento dovranno essere, in ogni caso, tali da non danneggiare l’armatura nè alterarne la posizione rispetto ai disegni di progetto.

Le gabbie d’armatura dovranno essere verificate  prima della posa in opera. dalla Direzione dei lavori.

Il copriferro sarà di almeno 5 cm.

La profondità massima raggiunta da ogni palo sarà verificata prima del getto dalla Direzione dei lavori e riportata su apposito registro giornaliero.

La Direzione dei lavori effettuerà inoltre gli opportuni riscontri sul volume del conglomerato cementizio impiegato, che dovrà sempre risultare superiore al volume calcolato sul diametro esterno del tubo-forma usato per l’esecuzione del palo.

64.3.2. Pali trivellati in cemento armato

Lo scavo per la costruzione dei pali trivellati verrà eseguito asportando il terreno corrispondente al volume del fusto del palo.

Il sostegno delle pareti dello scavo, in dipendenza della natura del terreno e delle altre condizioni cui l’esecuzione dei pali può essere soggetta, sarà assicurato in uno dei seguenti modi

a) mediante infissione di rivestimento tubolare provvisorio in acciaio;

b) con l’ausilio di fanghi bentonitici in quiete nel cavo od in circolazione tra il cavo ed una apparecchiatura di separazione dei detriti.

Per i pali trivellati su terreno sommerso d’acqua si farà ricorso, per l’attraversamento del battente d’acqua all’impiego di un rivestimento tubolare di acciaio opportunamente infisso nel terreno di imposta, avente le necessarie caratteristiche meccaniche per resistere agli sforzi ed alle sollecitazioni indotte durante l’infissione anche con uso di vibratori; esso sarà di lunghezza tale da sporgere dal pelo d’acqua in modo da evitare invasamenti e consentire sia l’esecuzione degli scavi che la confezione del palo.

Tale rivestimento tubolare costituirà cassero a perdere per la parte del palo interessata dal battente d’acqua.

L’infissione del tubo-forma dovrà, in ogni caso, precedere lo scavo.

Nel caso in cui non si impieghi il tubo di rivestimento il diametro nominale del palo sarà pari al diametro dell’utensile di perforazione.

Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si procederà con le modalità stabilite per i diaframmi in calcestruzzo armato di cui al precedente articolo.

Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovrà essere accuratamente sgombrato dai detriti di perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di perforazione, ecc.

L’esecuzione del getto del conglomerato cementizio sarà effettuata con impiego del tubo di convogliamento, munito di imbuto di caricamento.

Il cemento sarà del tipo pozzolanico o d’altoforno.

In nessun caso sarà consentito di porre in opera il conglomerato cementizio precipitandolo nel cavo direttamente dalla bocca del foro.

L’Appaltatore dovrà predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e la posa in opera del conglomerato cementizio di potenzialità tale da consentire il completamento delle operazioni di getto di ogni palo, qualunque ne sia il diametro e la lunghezza senza interruzioni. Nel caso di impiego del tubo di rivestimento provvisorio, l’estrazione dello stesso dovrà essere eseguita gradualmente adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si creino distacchi, discontinuità od inclusioni di materiali estranei al corpo del palo.

Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate nel foro prima dell’inizio del getto del conglomerato cementizio; nel caso in cui il palo sia armato per tutta la lunghezza, esse dovranno essere mantenute in posto nel foro, sospendendole dall’alto e non appoggiandole sul fondo.

Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori atti a garantire una adeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri che sarà di 5 cm.

I sistemi di getto dovranno essere in ognì caso tali da non danneggiare l’armatura nè alterarne la posizione, rispetto ai disegni di progetto.

A giudizio della Direzione dei lavori, i pali che ad un controllo, anche con trivellazione in asse, risultassero comunque difettosi, dovranno essere rifatti.

64.3.3. Pali trivellati di piccolo diametro di malta cementizia iniettata ed armatura metallica

La perforazione, con asportazione del terreno, verrà eseguita con il sistema più adatto alle condizioni che di volta in volta si incontrano e che abbia avuto la preventiva approvazione da parte della Direzione dei lavori.

Lo spostamento planimetrico della posizione teorica dei pali non dovrà superare 5 cm e l’inclinazione, rispetto all’asse teorico, non dovrà superare il 3%.

Per valori di scostamento superiori ai suddetti, la Direzione dei lavori deciderà se scartare i pali che dovranno eventualmente essere rimossi e sostituiti.

Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si procederà con le modalità stabilite per i diaframmi di calcestruzzo armato di cui al precedente articolo.

64.3.4. Pali jet grouting

I pali tipo jet grouting, o colonne consolidate di terreno, saranno ottenuti mediante perforazione senza asportazione di materiale e successiva iniezione ad elevata pressione di miscele consolidanti di caratteristiche rispondenti ai requisiti di progetto ed approvata dalla Direzione dei lavori.

Alla stessa Direzione dei lavori dovrà essere sottoposto, per l’approvazione l’intero procedimento costruttivo con particolare riguardo ai parametri da utilizzare per la realizzazione delle colonne, e cioè la densità e la pressione della miscela cementizia, la rotazione ed il tempo di risalita della batteria di aste, ed alle modalità di controllo dei parametri stessi .

64.4. Disposizioni valevoli per ogni palificazione portante

64.4.1. Prove di carico

I pali saranno sottoposti a prove di carico statico od a prove di ribattitura in relazione alle condizioni ed alle caratteristiche del suolo e secondo la normativa stabilita dal D.M. 11 marzo 1988.

64.4.2. Controlli non distruttivi

Oltre alle prove di resistenza dei calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti norme, la Direzione dei lavori potrà richiedere prove secondo il metodo dell’eco o carotaggi sonici in modo da individuare gli eventuali difetti e controllare la continuità.

Art. 65 – Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature. da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni l’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell’Amministrazione.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietà dell’Amministrazione, la quale potrà ordinare all’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell’articolo 40 del vigente Capitolato Generale, con i prezzi indicati nell’elenco del presente Capitolato .

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall’Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Capitolo IV - Esecuzione di strutture di muratura, calcestruzzo, acciaio e legno

Art. 66 – Opere e strutture di calcestruzzo

66.1. Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nell’allegato apposito del D.M. applicativo dell’art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L’impiegò degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressività.

L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per l’ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformità.

66.2. Controlli sul conglomerato cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall’allegato apposito del D.M. applicativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto allegato apposito del D.M. applicativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell’Allegato 2).

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato 2.

66.3. Norme di esecuzione per il cemento armato normale

Nell’esecuzione delle opere di cemento armato normale l’Appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. In particolare:

a) Gli impasti devono essere preparati e ttasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

  • saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
  • manicotto filettato;
  • sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. emanato in applicazione dell’art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.

d) La superficie dell’armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina, ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

 66.4. Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso

Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l’Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche vigenti.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell’opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo, e che l’Appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all’atto della consegna dei lavori.

L’esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l’Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

Art. 67 –Manufatti di completamento esterno prefabbricati in calcestruzzo

I manufatti saranno realizzati con calcestruzzo cementizio vibrato, gettato in speciali casseforme iple o mediante appositi macchinari, in modo che la superficie in vista o esposta agli agenti atmosferici sia particolarmente liscia ed esente da qualsiasi difetto, con resistenza a compressione semplice non inferiore a 300 kg/cm2, stagionati in appositi ambienti, e trasportati in cantiere in confezioni.

67.1. Cordonate in calcestruzzo

Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo saranno di lunghezza un metro e con sezione da determinarsi a cura del Direttore dei lavori.

Gli elementi andranno posati su un letto di calcestruzzo di 10 cm di spessore e rinfiancati in modo continuo da ambo i lati, fino ad un’altezza di 3 cm al di sotto del piano finito. La sezione complessiva del calcestruzzo per il letto e il rinfianco sarà di 600 cm2. I giunti saranno sigillati con malta fina di cemento. Gli elementi in curva saranno di lunghezza minore per seguire la curvatura di progetto della cordonata.

CAPITOLO IV – (Norme per la misurazione dei lavori)

Art.68 – Avvertenze generali

Per la migliore comprensione dei dati riportati nel seguito è necessario tener presente che:

I prezzi rappresentano l’andamento medio delle quotazioni sul mercato provinciale dove si svolgono i lavori.

I prezzi dei materiali sono riferiti ad una qualità standard, rispondenti alle caratteristiche stabilite per legge, per consuetudine commerciale e per merce resa a piè d’opera.

I prezzi dei noli di automezzi, salvo diverse specifiche, sono comprensivi di tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.) e gli ammortamenti.I macchinari si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza.

I prezzi dei semilavorati si riferiscono a merce resa su betoniera franco-cantiere.

I prezzi delle opere compiute comprendono i costi della manodopera idonea, dei materiali di prima scelta e qualità, delle spese generali e dell’utile dell’Appaltatore in modo che il manufatto risulti completo e finito a regola d’arte.

I prezzi si intendono sempre al netto di ogni onere accessorio del tipo:

  • imposte di registro;
  • bolli e diritti;
  • progettazione;
  • calcoli di dimensionamento;
  • IVA;
  • che generalmente sono a carico dell’Amministrazione.
  • Per quanto riguarda i sistemi di misurazione, le quotazioni della presente pubblicazione sono riferite all’articolo seguente e agli usi locali.
  • Le quotazioni riportate nel seguente prezzario sono comprensive dei costi indiretti di cantiere che comprendono:
  • la recinzione, le strade di servizio di cantiere ed i ponteggi;
  • il montaggio e lo smontaggio delle gru;
  • il montaggio e lo smontaggio dell’impianto di betonaggio;
  • l’allaccio ai pubblici servizi, i baraccamenti ed i dispositivi di sicurezza.

Nei prezzi seguenti è da intendersi compensato ogni onere di cui all’art.14; qualora all’art.2 fosse riconosciuto il compenso integrativo a corpo per gli oneri di cui al medesimo art.14, esso dovrà essere inteso sempre a forfait.

Art. 69 – Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.

69.1. Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d’elenco per gli scavi in genere l’Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

  • per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
  • per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua;
  • per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
  • per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
  • per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
  • per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
  • per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi.
  • La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
  • il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
  • gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

69.2. Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

69.3. Riempimento con misto granulare

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

69.4. Paratie di calcestruzzo armato

Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la quota di testata della trave superiore di collegamento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la fornitura e posa del ferro d’armatura, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida nonché la scapitozzatura, la formazione della trave superiore di collegamento, l’impiego di fanghi bentonitici, l’allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.

69.5. Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all’Appaltatore, l’onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l’applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m2, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.

69.6. Murature in pietra da taglio

La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si conprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

69.7. Calcestruzzi

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s’intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

69.8. Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell’armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell’Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall’innalzamento dei materiali, qualunque sia l’altezza alla quale l’opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l’onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell’armatura stessa.

69.9. Vespai

Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera.

69.10. Pavimenti

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell’ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l’incassatura dei pavimenti nell’intonaco.

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l’onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l’entità delle opere stesse.

69.11. Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera.

Ogni onere derivante dall’osservanza delle norme, prescritte nel presente Capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell’onere dell’imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento, e, dove richiesto, un incastro perfetto.

69.12. Intonaci

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L’esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci è compreso l’onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.

I prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell’onere dell’intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell’intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

69.13. Tinteggiature, coliriture e verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d’opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d’infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.

–; per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;

–; per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l’intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;

–; per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata due volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature s’intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

69.14. Lavori di metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

69.15. Impianto elettrico

a) Canalizzazioni e cavi

  • I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera.
  • Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.
  • I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.
  • Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.
  • I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione dei terminali stessi.
  • I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.
  • Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm2, morsetti fissi oltre tale sezione.
  • Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione.
  • Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici

  • Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti.
  • Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l’apparecchiatura completa e funzionante.
  • I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:
    • superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
    • numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.
  • Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc.

Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:

a);  il numero dei poli;

b);  la tensione nominale;

c) la corrente nominale;

d);  il potere di interruzione simmetrico;

e);  il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno l’incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l’interruttore funzionante.

  • I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità.

Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera l’apparecchiatura completa e funzionante.

  • I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato.

Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.

69.16. Opere di assistenza agli impianti

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

  • scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
  • apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato;
  • muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;
  • fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
  • formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
  • manovalanza e mezzi d’opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
  • i materiali di consumo ed i mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
  • il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
  • scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
  • ponteggi di servizio interni ed esterni;
  • le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

69.17. Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’Appaltatore è responsabile in rapporto all’Amministrazione dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’Appaltatore ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione medesima comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni all’Amministrazione, né ha titolo al risarcimento di danni.

69.18. Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione dell’Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

69.19. Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.

Jesi, 10 ottobre 2005

Capitolato speciale d'appalto Servizio Opere Pubbliche 1/3/2006

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